PER DIPENDENTI E PENSIONATI
- Cessione del quinto dello stipendio
- Cessione del Quinto della Pensione
Negli ultimi anni, si sta notando nel nostro paese un cambio di tendenza in essere ormai da qualche tempo. L'aumento della domanda dei finanziamenti tramite Cessione del quinto dello stipendio (e della pensione). L’indebitamento riguarda principalmente il ceto medio, il più pesantemente penalizzato nel proprio potere di acquisto dal passaggio alla moneta unica europea. Tra le varie tipologie di credito al consumo maggiormente utilizzate dai consumatori troviamo anche per questo motivo la cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Oggi infatti ottenere un finanziamento classico (attraverso rimborso RID o pagamento di bollettini postali), è sempre più complesso.
Cos’è la Cessione del Quinto?
La cessione del quinto dello stipendio è una particolare forma di prestito personale, il cui rimborso avviene attraverso l’addebito della rata sulla busta paga o pensione. Si parla di cessione perché la particolarità di questa soluzione di finanziamento è che il suo rimborso avviene con trattenuta di importo pari alla rata prevista dal piano d'ammortamento del prestito, effettuata direttamente in busta paga.
Requisiti indispensabili
Possono richiederlo i dipendenti pubblici statali, i dipendenti pubblici, i dipendenti di aziende private che abbiano comunque un contratto di lavoro a tempo indeterminato e i pensionati (in questo caso si parla di cessione del quinto della pensione). Non possono richiederlo invece i lavoratori autonomi mentre, in alcuni casi, è possibile la richiesta da parte dei lavoratori a progetto o a tempo determinato ma in questo caso, la durata del finanziamento non dovrà eccedere quella del contratto a termine. Per chi è stato assunto da poco può essere possibile accedere alla cessione, purché l'importo richiesto non sia elevato, l'azienda sia di dimensioni medio-grandi e il contratto sia a tempo indeterminato.
Importo ottenibile
Il massimo importo finanziabile viene calcolato in base alla liquidazione maturata (TFR), lo stipendio netto percepito (il calcolo dello stipendio netto non dev'essere eseguito dalla voce "netta" indicata in busta paga bensì partendo dal "lordo" e sottraendo il 27% di trattenuta Irpef) per i dipendenti e l’entità della pensione per i pensionati.
Non sono necessarie per questa tipologia di debito garanzie, fideiussioni o ipoteche perché il prestito contro Cessione del quinto per sua natura è già garantito dal salario e dal TFR. Per di più una polizza assicurativa copre il rischio vita e il rischio impiego del finanziamento. Per i dipendenti statali l'assicurazione può essere rilasciata sia dall'INPDAP che da una compagnia assicurativa privata, mentre per i dipendenti di aziende private solo da una compagnia assicurativa privata. Inoltre, il prestito è estinguibile anticipatamente secondo le clausole del contratto che avete firmato al momento della richiesta. A volte con penale di estinzione e a volte senza che questa penale sia contaggiata (di solito comunque non superiore all'1% del debito residuo).
Consigli utili
Sono ammessi ad erogare il prestito soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazione legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.
I consigli sono quindi semplici: rivolgersi ad intermediari e società finanziatrici autorizzate. Leggete sempre attentamente l'Avviso e il Foglio informativo che deve essere consegnato prima di firmare il contratto, farsi spiegare bene gli oneri accessori (costi di intermediazione etc. qualora Vi fossero) e sopratutto controllare se il tasso d'interesse comunicato in fase di preventivo corrisponde effettivamente a quello realmente inserito nel contratto da firmare.
sabato 24 gennaio 2009
CESSIONE DEL QUINTO. Consigli x dipendenti e pensionati
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giovedì 8 gennaio 2009
PRESTITO CON DELEGA. PER DIPENDENTI PUBBLICI, STATALI E PRIVATI
Il prestito con delega di pagamento è una formula di finanziamento che permette di alzare il limite imposto dalla Cessione del Quinto di Stipendio, consentendo di ottenere prestiti più consistenti. È una tipologia di finanziamento, che si colloca nell’ambito del credito al consumo e deve il suo nome alla modalità di rimborso del prestito. Infatti, il debitore delega il proprio datore di lavoro a rimborsare il finanziamento ottenuto trattenendo dal proprio stipendio una quota fissa per una durata stabilita nel contratto di prestito.
Si tratta di un secondo finanziamento, studiato appositamente per permettere l’addebito di una rata superiore al quinto dello stipendio, già impegnato dalla cessione. Si può arrivare così fino ad una quota per un massimo di due quinti, ovvero il 40% dello stipendio netto.
Nel Codice Civile troviamo i riferimenti applicabili a questo tipo di finanziamento negli articoli 1269 "Delegazione di pagamento" e 1723 "Revocabilità del mandato".
Anche nel D.P.R. 180/50, all'articolo 58, ritroviamo uno specifico riferimento al prestito con delega con la possibilità di applicazione solo nel caso di “ pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari”. Naturalmente, le indicazioni restrittive previste dal Testo unico non hanno consentito uno sviluppo adeguato di questa tipologia di finanziamento.
Negli ultimi anni, invece, il prestito contro delegazione di pagamento ha conosciuto una forte espansione grazie alle indicazioni fornite dal Ministero del Tesoro in alcune circolari specifiche che ne hanno stabilito le regole principali, evidenziandone la differenza sostanziale con i finanziamenti con delega sopradescritti previsti dal citato art 58 del D.P.R. 180/50.
Nel 1996 il Ministero del Tesoro ha iniziato, con l’emanazione delle circolari n. 46 e n. 63, il processo di regolamentazione dell’istituto della delegazione proseguito poi nel 1998 con l'emissione della Circolare n. 29 e nel 2003 con la Circolare n. 37 prevedendo una serie di regole tra le quali il pagamento di un onere da porre a carico degli enti finanziatori a rimborso del costo delle risorse umane e informatiche impiegate dall’amministrazione per la gestione del servizio delle ritenute sugli stipendi e l’obbligo della stipula di una convenzione scritta tra l’amministrazione statale e l’E nte (banca o intermediario finanziario).
La Delega di pagamento segue in linea di massima lo stesso iter e regole generali della Cessione del Quinto, sia per quanto riguarda la modulistica/istruzione della pratica che per i requisiti necessari al conseguimento.
Circolare n. 46 dell’8 Agosto 1996 del Ministero del Tesoro: sancisce l’a mmissibilità delle ritenute per delegazione di pagamento, fermo restando che siano in favore degli Istituti indicati all’art. 15 del D.P.R. 180/1950, che fra questi sia garantita par condicio e che all’amministrazione siano riconosciuti gli oneri a carico dell’ente erogatore mediante apposita convenzione.
Circolare n. 63 del 16 Ottobre 1996 del Ministero del Tesoro: stabilisce i vincoli cui devono sottostare i prestiti in oggetto (Istituti di cui all’art. 15 del D.P.R. 180/1950, rispetto dei limiti di cedibilità ex D.P.R. 180/1950, riconoscimento degli oneri all’a mministrazione terza ceduta); ribadisce che per i finanziamenti ex art. 58 D.P.R. 180/1950 esiste un obbligo legale di dare corso agli stessi a titolo gratuito, mentre per le delegazioni trattate dalle circolari del Ministero del Tesoro deve essere stabilito l’onere da porre a carico degli enti erogatori a rimborso del costo delle risorse umane e informatiche impiegate dall’amministrazione per la gestione del servizio delle ritenute sugli stipendi. Infine, si stabiliscono alcune clausole da inserire nelle Convenzioni ed aspetti procedurali.
Circoalre n. 29 dell’11 Marzo 1998 del Ministero del Tesoro: stabilisce la misura dell’onere da porre a carico del delegatario.
Circolare n. 37 del 5 Settembre 2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato: ribadisce che, in caso di coesistenza di cessione e delega, il limite della quota massima cedibile è quello previsto ex art. 70 del D.P.R. 180/1950 (metà dello stipendio), mentre la quota singola di delegazione di pagamento non può superare il quinto. Aggiorna inoltre gli importi conseguenti agli aumenti dei costi postali per il pagamento degli oneri.
Circolare n. 21 del 3 Giugno 2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato: con riferimento alla delegazione di pagamento, indica la durata delle deleghe, la coesistenza Cessione del Quinto dello Stipendio/Delegazione di Pagamento/Piccolo Prestito ribadendo ulteriormente i limiti di cedibilità.
Circolare n. 554 del 29 Luglio 2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Centrale dei Servizi Vari: ribadisce che non è possibile contrarre delega in caso di presenza di cessione e piccolo prestito ex lege 656/60. Per ciò che concerne la durata, sottolinea che quella indicata sulla precedente Circolare n. 21/2005 (1-2-3 anni) è meramente indicativa.
Circolare n. 13 del 13 Marzo 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato: regolamenta aspetti procedurali limitando la durata delle deleghe convenzionali a 36 mesi, salvo diversa clausola in convenzione.
Circolare n. 646 del 13 Aprile 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Centrale dei Servizi Vari: a chiarimento di quanto stabilito dalla Circolare n. 13/2006 si specifica che, in assenza della clausola in Convenzione, la durata delle deleghe rimane quella convenuta dalle parti nei singoli contratti di finanziamento ai sensi dell’art. 1372 del Codice Civile.
Circolare n. 654 del 20 Aprile 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione centrale dei Servizi Vari: ha chiarito al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e a tutti gli Uffici scolastici regionali quanto stabilito dalla Circolare 13, specificando che in assenza della clausola in Convenzione, la durata delle deleghe rimane quella convenuta dalle parti nei singoli contratti di finanziamento ai sensi dell’art. 1372 del Codice civile.
Per ulteriori approfondimenti Vi segnaliamo il sito della Società finanziaria Ktesios Spa.
Buon Blog a tutti.
Si tratta di un secondo finanziamento, studiato appositamente per permettere l’addebito di una rata superiore al quinto dello stipendio, già impegnato dalla cessione. Si può arrivare così fino ad una quota per un massimo di due quinti, ovvero il 40% dello stipendio netto.
Nel Codice Civile troviamo i riferimenti applicabili a questo tipo di finanziamento negli articoli 1269 "Delegazione di pagamento" e 1723 "Revocabilità del mandato".
Anche nel D.P.R. 180/50, all'articolo 58, ritroviamo uno specifico riferimento al prestito con delega con la possibilità di applicazione solo nel caso di “ pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari”. Naturalmente, le indicazioni restrittive previste dal Testo unico non hanno consentito uno sviluppo adeguato di questa tipologia di finanziamento.
Negli ultimi anni, invece, il prestito contro delegazione di pagamento ha conosciuto una forte espansione grazie alle indicazioni fornite dal Ministero del Tesoro in alcune circolari specifiche che ne hanno stabilito le regole principali, evidenziandone la differenza sostanziale con i finanziamenti con delega sopradescritti previsti dal citato art 58 del D.P.R. 180/50.
Nel 1996 il Ministero del Tesoro ha iniziato, con l’emanazione delle circolari n. 46 e n. 63, il processo di regolamentazione dell’istituto della delegazione proseguito poi nel 1998 con l'emissione della Circolare n. 29 e nel 2003 con la Circolare n. 37 prevedendo una serie di regole tra le quali il pagamento di un onere da porre a carico degli enti finanziatori a rimborso del costo delle risorse umane e informatiche impiegate dall’amministrazione per la gestione del servizio delle ritenute sugli stipendi e l’obbligo della stipula di una convenzione scritta tra l’amministrazione statale e l’E nte (banca o intermediario finanziario).
La Delega di pagamento segue in linea di massima lo stesso iter e regole generali della Cessione del Quinto, sia per quanto riguarda la modulistica/istruzione della pratica che per i requisiti necessari al conseguimento.
Circolare n. 46 dell’8 Agosto 1996 del Ministero del Tesoro: sancisce l’a mmissibilità delle ritenute per delegazione di pagamento, fermo restando che siano in favore degli Istituti indicati all’art. 15 del D.P.R. 180/1950, che fra questi sia garantita par condicio e che all’amministrazione siano riconosciuti gli oneri a carico dell’ente erogatore mediante apposita convenzione.
Circolare n. 63 del 16 Ottobre 1996 del Ministero del Tesoro: stabilisce i vincoli cui devono sottostare i prestiti in oggetto (Istituti di cui all’art. 15 del D.P.R. 180/1950, rispetto dei limiti di cedibilità ex D.P.R. 180/1950, riconoscimento degli oneri all’a mministrazione terza ceduta); ribadisce che per i finanziamenti ex art. 58 D.P.R. 180/1950 esiste un obbligo legale di dare corso agli stessi a titolo gratuito, mentre per le delegazioni trattate dalle circolari del Ministero del Tesoro deve essere stabilito l’onere da porre a carico degli enti erogatori a rimborso del costo delle risorse umane e informatiche impiegate dall’amministrazione per la gestione del servizio delle ritenute sugli stipendi. Infine, si stabiliscono alcune clausole da inserire nelle Convenzioni ed aspetti procedurali.
Circoalre n. 29 dell’11 Marzo 1998 del Ministero del Tesoro: stabilisce la misura dell’onere da porre a carico del delegatario.
Circolare n. 37 del 5 Settembre 2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato: ribadisce che, in caso di coesistenza di cessione e delega, il limite della quota massima cedibile è quello previsto ex art. 70 del D.P.R. 180/1950 (metà dello stipendio), mentre la quota singola di delegazione di pagamento non può superare il quinto. Aggiorna inoltre gli importi conseguenti agli aumenti dei costi postali per il pagamento degli oneri.
Circolare n. 21 del 3 Giugno 2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato: con riferimento alla delegazione di pagamento, indica la durata delle deleghe, la coesistenza Cessione del Quinto dello Stipendio/Delegazione di Pagamento/Piccolo Prestito ribadendo ulteriormente i limiti di cedibilità.
Circolare n. 554 del 29 Luglio 2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Centrale dei Servizi Vari: ribadisce che non è possibile contrarre delega in caso di presenza di cessione e piccolo prestito ex lege 656/60. Per ciò che concerne la durata, sottolinea che quella indicata sulla precedente Circolare n. 21/2005 (1-2-3 anni) è meramente indicativa.
Circolare n. 13 del 13 Marzo 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato: regolamenta aspetti procedurali limitando la durata delle deleghe convenzionali a 36 mesi, salvo diversa clausola in convenzione.
Circolare n. 646 del 13 Aprile 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Centrale dei Servizi Vari: a chiarimento di quanto stabilito dalla Circolare n. 13/2006 si specifica che, in assenza della clausola in Convenzione, la durata delle deleghe rimane quella convenuta dalle parti nei singoli contratti di finanziamento ai sensi dell’art. 1372 del Codice Civile.
Circolare n. 654 del 20 Aprile 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione centrale dei Servizi Vari: ha chiarito al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e a tutti gli Uffici scolastici regionali quanto stabilito dalla Circolare 13, specificando che in assenza della clausola in Convenzione, la durata delle deleghe rimane quella convenuta dalle parti nei singoli contratti di finanziamento ai sensi dell’art. 1372 del Codice civile.
Per ulteriori approfondimenti Vi segnaliamo il sito della Società finanziaria Ktesios Spa.
Buon Blog a tutti.
martedì 30 dicembre 2008
ROTTAMA LA TUA CESSIONE DEL QUINTO: ORA PUOI!
Ecco finalmente il prodotto finanziario su misura per chi vuole rottamare (si fa per dire, ma l'espressione rende l'idea) la propria cessione del quinto in corso. Sei un dipendente? Sei un dipendente privato o di un'azienda parapubblica? Allora con NORDFIN hai trovato la soluzione ai tuoi problemi di credito.
Quante volte ti sarà successo, avendo una cessione del quinto in corso, di aver bisogno di ulteriore liquidità ma nessuna finanziaria ti ha mai concesso credito! Quante volte poi avresti desiderato che quella trattenuta non ci fosse più e invece nessuno ti ha concesso un prestito personale per consolidare quel debito e permetterti di pagare delle rate con dei semplici bollettini di conto corrente!
Insomma, attraverso convenzioni con diversi Enti di Credito, ora NORDFIN può in concreto valutare (se il debito residuo della tua cessione in corso non è eccessivo), e se hai una discreta anzianità lavorativa, l'opportunità di:
-estinguere la cessione del quinto in corso;
-farti pagare delle rate molto piccole;
-concederti ulteriore liquidità.
Crediamo, sopratutto in questo momento di difficoltà economica, sia utile, a tutti coloro che hanno in corso un prestito personale in busta paga, un po' di respiro. Ora hai trovato la tua opportunità!
Rottama con noi la tua cessione...
Per chiedere informazioni puoi contattare NORDFIN al Numero Verde:
800-911-163 dal lunedì al venerdì, dalle h 9,30 alle h 19,30.
Buon Blog a tutti.
Quante volte ti sarà successo, avendo una cessione del quinto in corso, di aver bisogno di ulteriore liquidità ma nessuna finanziaria ti ha mai concesso credito! Quante volte poi avresti desiderato che quella trattenuta non ci fosse più e invece nessuno ti ha concesso un prestito personale per consolidare quel debito e permetterti di pagare delle rate con dei semplici bollettini di conto corrente!
Insomma, attraverso convenzioni con diversi Enti di Credito, ora NORDFIN può in concreto valutare (se il debito residuo della tua cessione in corso non è eccessivo), e se hai una discreta anzianità lavorativa, l'opportunità di:
-estinguere la cessione del quinto in corso;
-farti pagare delle rate molto piccole;
-concederti ulteriore liquidità.
Crediamo, sopratutto in questo momento di difficoltà economica, sia utile, a tutti coloro che hanno in corso un prestito personale in busta paga, un po' di respiro. Ora hai trovato la tua opportunità!
Rottama con noi la tua cessione...
Per chiedere informazioni puoi contattare NORDFIN al Numero Verde:
800-911-163 dal lunedì al venerdì, dalle h 9,30 alle h 19,30.
Buon Blog a tutti.
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